È principio di diritto consolidato quello secondo il quale l’istituto del rinnovo tacito non può essere applicato ai contratti pubblici stipulati dalla Pubblica Amministrazione.

Il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti, conseguente al recepimento in Italia di direttive di matrice comunitaria, è stato posto dall’art. 6 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e, successivamente, dall’art. 23 della legge n. 62 del 18.04.2005.

Tale divieto è ritenuto dalla giurisprudenza espressione di un precetto di portata generale e, per tale motivo, il rinnovo del contratto deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell’evidenza pubblica, atteso che “la procrastinazione meccanica del termine originario di durati di un contratto ha l’effetto di sottrarre in maniera intollerabilmente lunga un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato” (TAR Campania, Salerno, sez. II, 2 ottobre 2019 n. 1297).

Pertanto, sia la clausola di rinnovo tacito (che si dovrà considerare come non apposta, secondo il meccanismo della nullità parziale) sia il contratto tacitamente rinnovato in applicazione della predetta clausola, saranno soggetti a nullità; tale contratto è, infatti, nullo in quanto violativo di norma imperativa, con la conseguenza che rispetto al contratto tacitamente rinnovato, la nullità potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice e altresì da chiunque vi abbia interesse a norma dell’art. 1422 c.c.

In ogni caso, in tal senso, è importante sottolineare che secondo la giurisprudenza “la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata dalle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, e pertanto nei confronti di essa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (ex multis, Cassazione Civile sez. III n. 22994/2015).

 

 

A cura di Dott.ssa Federica Rancani

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