Gli interventi “trainanti” e “trainati”

Come già anticipato nell’articolo precedente gli interventi soggetti all’agevolazione fiscale (Superbonus) possono essere distinti fra interventi c.d. “trainanti” e c.d. “trainati”.

La prima classe di interventi c.d. principali o trainanti è composta dagli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici (il c.d. “cappotto termico”), dagli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ed anche dall’altro incentivo deciso dal d.l. “rilancio”, il c.d. sisma bonus, che prevede una detrazione del 110 per cento per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 finalizzate alla riduzione del rischio sismico negli edifici (in questo caso la detrazione del 110 per cento subisce una diminuzione sino alla misura del 90 per cento nel caso di cessione del corrispondete credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi).

Il diritto alla detrazione dell’imposta lorda, c.d. Superbonus, spetta al contribuente anche qualora decidesse di effettuare alcuni lavori di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) specificatamente indicati dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013 i quali devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta; i suddetti interventi di efficientamento energetico, c.d. interventi trainati, devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti al fine di ottenere il Superbonus.

In particolare, in questa seconda categoria rientra l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti che siano installati contestualmente o successivamente agli stessi. Il Superbonus si applica, inoltre, per le spese sostenute per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ma che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi c.d. trainanti.

Dott.ssa Federica Rancani

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