I soggetti beneficiari

Il d.l. “rilancio” individua i soggetti che possono beneficiare del Superbonus 110%, vediamo quali sono.

I soggetti che possono beneficiare del Superbonus sono tassativamente indicati dal comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

a) La prima categoria di soggetti beneficiari è rappresentata dai condomìni.

Per condominio si intende una particolare forma di comunione forzosa in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. La nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione di frazionamento. Ai fini dell’applicazione del Superbonus il singolo condòmino usufruisce della detta detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.

b) Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sono la seconda categoria di soggetti beneficiari del Superbonus, e quindi tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

I predetti soggetti devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento oppure devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato nel momento dell’esecuzione dei lavori. La detrazione di imposta spetta in ogni caso anche ai familiari del possessore o detentore dell’immobile, a condizione che siano conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile.

Tuttavia la detrazione non spetta per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni, le unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività e i beni patrimoniali appartenenti all’impresa, ma con un’importante eccezione: i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini e quindi a prescindere dal fatto che detti immobili siano strumentali alle attività di impresa o arti e professioni.

In ogni caso non si ritiene applicabile la detta esclusione per quanto concerne gli immobili strumentali all’attività di impresa agricola in quanto tali fabbricati producono reddito fondiario.

c) Il nono comma dell’articolo 119 ammette al Superbonus anche gli Istituti Autonomi Case popolari e le società “in house providing” per i quali la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) sono inserite anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) il Superbonus spetta anche alle Onlus, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;

f) infine, spetta alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel relativo registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Dott.ssa Federica Rancani

 

 

 

 

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