Il TAR Umbria ha accolto il ricorso della studentessa per disparità di trattamento, eccesso di potere ed ingiustizia manifesta. Riconvocata la Commissione degli esami di maturità.
La nostra assistita ha conseguito la maturità presso un liceo scientifico con la votazione di 98/100. Tuttavia la Commissione nel valutare il percorso scolastico e le prove d’esame sostenute dalla candidata ha attribuito alla stessa un punteggio integrativo pari ad 1 quando invece la stessa avrebbe centrato almeno tre dei quattro criteri indicati dalla Commissione d’esame.
Per questi motivi abbiamo sollevato innanzi al TAR Umbria la violazione di legge per quanto concerne l’errata attribuzione dei punti bonus alla candidata, l’eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, chiedendo al Tribunale Amministrativo l’annullamento dei verbali impugnati e il riconoscimento di due punti a titolo di punteggio integrativo, così da pervenire al voto complessivo di 100/100, in luogo di quello ottenuto di 98/100.
Il TAR, con la sentenza n. 4/2021, ha accolto appieno le censure da noi promosse e ha evidenziato come “nella nostra società l’esame di maturità segna indiscutibilmente il passaggio all’età adulta; è un crocevia dell’esistenza, il cui ricordo resiste, a differenza di molti altri, all’usura del tempo. Il voto dell’esame di Stato è una prima fondamentale misura del proprio valore, che se anche non pregiudica irreparabilmente le prospettive di futura carriera, comunque legittima l’aspirazione dello studente a vedersi valutato coerentemente con i risultati raggiunti nel quinquennio di studi”.
Nel merito i Giudici Amministrativi hanno affermato che “sebbene, come rilevato, la mancata predeterminazione del “peso” dei criteri e la formulazione degli stessi lascino spazio ad una valutazione largamente discrezionale da parte degli esaminatori, non integrando parametri oggettivi per l’attribuzione del punteggio integrativo, dall’esame degli atti di causa l’attribuzione di un solo punto bonus alla ricorrente si palesa illogica ed afflitta da disparità di trattamento”.
Il TAR ha quindi concluso accogliendo il ricorso ed annullando la valutazione complessiva assegnata alla ricorrente in sede di esami di maturità nella parte riguardante l’attribuzione del punteggio aggiuntivo, inoltre ha imposto all’Amministrazione di riconvocare la medesima Commissione affinché provveda alla riconsiderazione del punteggio alla luce dei criteri esposti e dei risultati complessivi della studentessa.
Dott.ssa Federica Rancani