I vincoli urbanistici che possono essere impressi ad un dato terreno di proprietà di un privato si dividono in vincoli conformativi e vincoli espropriativi.

Questi vincoli urbanistici possono tra loro essere distinti in base a determinate loro caratteristiche.

Una differenza importante è ravvisabile nella durata dei vincoli stessi: il vincolo c.d. espropriativo (o preordinato all’esproprio) che ex art. 8 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropri) è il presupposto per emanare il decreto di esproprio, secondo quanto disposto dall’art. 9 del TU, ha la durata di cinque anni e qualora, la Pubblica Amministrazione non proceda entro tale termine decadenziale e qualora non vi sia una regolamentazione suppletiva, la zona individuata diviene automaticamente una “zona bianca”. Al contrario, il vincolo c.d. conformativo, impresso dal Piano Regolatore Generale, ha una durata indeterminata e quindi non è sottoposto alla predetta decadenza quinquennale.

In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999, ha dettato le differenze sostanziali tra i suddetti vincoli, basando tale distinzione sull’art. 42, commi 2 e 3 della Costituzione ed imponendo che “restano al di fuori dell’ambito di indennizzabilità i vincoli incidenti con carattere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni, ivi compresi i vincoli ambientali-paesistici, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica […]”. Ed infatti, possono ottenere l’indennizzo solamente i soggetti proprietari di un terreno che è sottoposto ad un vincolo preordinato all’esproprio e non anche per quei terreni che sono sottoposti ad un vincolo conformativo impresso dal PRG.

La giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa in merito. Tra le tante si segnala la sentenza del Consiglio di Stato IV n. 3684 del 24 agosto 2016 che ha distinto le due fattispecie; in particolare sul vincolo conformativo ha affermato che ricorre “ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica”; per quanto concerne invece le caratteristiche del vincolo preordinato all’esproprio, tale pronuncia ha evidenziato che se il vincolo incide “su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione”.

Pertanto, è evidente come la distinzione tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo si basa, oltre che sulla durata del vincolo stesso e sull’eventuale indennizzo che spetta al privato, anche sui beni, generali o particolari, ove il vincolo insiste e sulla pluralità indifferenziata o sulla specificità dei soggetti nei confronti dei quali in vincolo insiste.

 

 

 

a cura di Dott.ssa Federica Rancani

© 2018 Marcucci Avvocati Piazza Sansi, 5 - Spoleto, PG 06049 Tel.: 0743 220915 -segreteria@marcucciavvocati.it